Pagina 1 di 1

L'origine del divieto di mandato imperativo e la sua importanza

Inviato: 14/06/2019, 10:59
da Namio Intile
L'origine del divieto di mandato imperativo e la sua importanza

Ritorna spesso, sollevata da alcune forze politiche, la necessità di abolire il divieto di mandato imperativo.
Prima di spiegare in cosa consista il divieto bisogna stabilire cosa sia il mandato imperativo.
Esso è collegato al concetto di rappresentanza ed ha una valenza nell’ambito del diritto civile poiché lega con un vincolo giuridico (normato da alcuni articoli del codice civile) due soggetti: il mandante e il mandatario, ciò colui che conferisce il mandato (una delega a svolgere determinati o tutti gli affari del mandante) e colui che la riceve.
In ambito pubblico il mandato imperativo si trova, ad esempio, nella Francia pre-rivoluzionaria, nella costituzione degli Stati Generali. Dove ciascun ordine legava i suoi rappresentanti con tale vincolo (Io ti dico cosa dire e fare e tu esegui). Cosa che provocava di fatto lo stallo dell’Assemblea (che di fatto non veniva mai convocata).
L’unico ad avere un mandato libero non vincolato era il re di Francia. L’unico ad aver facoltà ad agire per la cura degli interessi generali della Nazione.
Il quale, infatti, nella persona di Luigi XVI, quando nel 1789 convocò gli Stati Generali, aveva preteso che i delegati non venissero inviati all'Assemblea con mandati vincolanti dai rispettivi ordini. Ciò perché la responsabilità di ogni singolo rappresentante doveva da quel momento consistere esclusivamente nell'interesse della collettività.
La costituzione repubblicana del 1791 (la prima al mondo ad adottare il suffragio universale di tutti i cittadini) trasmise il principio del libero mandato dalla sovranità del re a quella dei deputati dell'Assemblea eletta dal popolo, di modo che la possibilità di agire per l'interesse collettivo venisse di volta in volta garantita da una norma costituzionale.
Il principio del libero mandato o divieto di mandato imperativo (con una trasposizione negativa che induce a riflettere) nasce pertanto insieme alla democrazia moderna, dal carattere rappresentativo, al contrario di quella classica, essenzialmente greca, che fu, invece, una democrazia diretta.
Il tratto principale della moderna democrazia rappresentativa è quello della rappresentanza politica, secondo la quale l'eletto deve fare gli interessi della collettività tutta e non quelli specifici dei suoi elettori.
In quest'ottica l'eletto diviene soggetto al mandato imperativo della Nazione e non a quello dei suoi elettori.
Dal 1791 in tutte le democrazie rappresentative il divieto di mandato imperativo diventò dunque una regola fissa (e lo è tuttora), anche se, di tanto in tanto, si ode (da destra o da sinistra) lo strepitio di quanti tentano di limitarne la portata o addirittura di sostituirlo con il suo esatto contrario, l'obbligo di mandato imperativo.
Un dibattito del genere avviene spesso anche in Italia in occasione del passaggio di un deputato da un gruppo a un altro, evenienza stigmatizzata come un tradimento del mandato ricevuto dagli elettori. Anche il il voto c.d. di coscienza, contrario alle direttive emanate dai gruppi parlamentari di appartenenza, viene malvisto (e persino nella stampa si legge di franchi tiratori con toni spesso spregiativi), invece che rientrare nella fisiologica dinamica parlamentare, visto che l’eletto ha l'obbligo costituzionale (articolo 67 della Costituzione) di agire nell’interesse della collettività e non per quello dei propri elettori.
Di contro, nel dibattito mirante all’eliminazione del divieto di mandato imperativo rientrano argomentazioni quali l'esigenza di coerenza o la violazione della libertà e degli interessi degli elettori, i quali, a detta dei detrattori della norma costituzionale, esigono che l’eletto venga legato in modo indissolubile al gruppo di riferimento che ne ha agevolato l’elezione.
Chi oggi sostiene l'obbligo di mandato imperativo dimentica o ignora (o finge di ignorare) che la funzione costituzionale del divieto serve proprio a spezzare questo legame di reciproco interesse che lega l’eletto agli elettori o, peggio, alla parte politica che ne ha propugnato l’elezione.
Ciò in quanto l'interesse particolare può essere fonte di distorsioni e manipolazioni.
Inutile nascondere poi che mai una norma costituzionale ha subito nel tempo più violazioni di quella del divieto di mandato imperativo, essendo tra l’altro una norma priva di sanzione.
Violata perché ogni gruppo continua a identificare l'interesse della Nazione con quello del proprio gruppo di appartenenza, o perché gli interessi particolari (se non personali) dei singoli deputati spesso prevalgono su quelli collettivi, o perché i partiti impongono agli eletti sotto i propri simboli, sotto il nome di disciplina di partito, obbedienza cieca e illimitata, a pena del mancato rinnovo della candidatura nella legislazione successiva.
Eviterò, in questa sede, di soffermarmi sulle tecniche parlamentari di limitazione del divieto di mandato imperativo (voto palese invece che segreto, ricorso continuo alla fiducia da parte del governo, utilizzo immotivato della decretazione d'urgenza, ecc.).
In sostanza già oggi il divieto di mandato imperativo viene violato di continuo, a detrimento della rappresentanza politica e a vantaggio degli interessi particolari dei più diversi gruppi di potere e lobby o anche delle diverse parti sociali (sindacati, associazioni, ordini), tanto che le democrazie parlamentari si può dire che oggi abbiano tutte un assetto di fatto neo-corporativista, dove i vari gruppi sociali agiscono non nell'interesse collettivo, nell'interesse della Nazione, ma nel proprio particolare o individuale interesse.
Per concludere, il divieto di mandato imperativo è una garanzia di rappresentanza politica e una garanzia della salvaguardia dell'interesse collettivo nazionale, non il suo contrario come spesso si sente.
Superato il divieto si andrà incontro velocemente a un corporativismo di forma, oltre che di sostanza, e oltre ancora alla supremazia dei poteri oligarchici, impermeabili da sempre alla democrazia. Si tornerebbe dunque all’Ancien Régime e agli Stati Generali pre-rivoluzionari.